Passa al contenuto

Condizioni Generali di Fornitura

  1. Oggetto della vendita. Tutti i prodotti commercializzati dalla S.I.C. srl così come individuato nella proposta d’ordine.
  2. Modalità di pagamento. Come contrattualmente concordato.
  3. Conclusione del contratto. La proposta è irrevocabile per l’acquirente per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte di S.I.C. srl e si perfezionerà con la conferma dell’ordine.
  4. Prezzi. I prezzi indicati si intendono per misure unitarie e sono quelli di cui al listino corrente – che l’acquirente, con l’inoltro della proposta, dichiara di aver visionato e saranno validi fino alla pubblicazione del nuovo listino. 4.1) L’I.V.A., spese e bolli, nonché le spese bancarie sono a carico dell’acquirente ed indicati in fattura. 4.2) Il costo di eventuali accessori (ad es. cavalletti, imballaggio, catene, ecc.), se non diversamente concordato, sarà contabilizzato in fattura. 4.3) In qualsiasi momento della durata del contratto la S.I.C. srl si riserva la facoltà di richiedere, a garanzia del totale pagamento, rilascio di fidejussione bancaria, a prima richiesta, emessa e/o confermata da primario istituto di credito.
  5. Tempi di consegna e rischi. Le forniture si intendono consegnate a tutti gli effetti contrattuali, anche di pagamento, con la messa a disposizione del prodotto presso lo stabilimento dell’azienda produttrice SEIEFFE s.r.l. in Bonea(BN) S.S. Appia loc. Campizze. 5.1) Il termine di consegna previsto nella commissione non è da considerarsi essenziale ma stabilito sempre in via di massima, pertanto la S.I.C. srl non risponde per eventuali danni da ritardo nella consegna. 5.2) Per i quantitativi di lastre ordinate dall’acquirente e da questo non ritirate nel termine concordato, la S.I.C. srl è autorizzata ad emettere regolare fattura con la dicitura “materiale ordinato e disponibile a magazzino” con conseguente emissione di Ricevuta Bancaria con scadenza come contrattualmente concordato. Nel caso in cui entro trenta giorni dalla messa a disposizione dei prodotti l’acquirente non provveda al loro ritiro presso lo stabilimento della produttrice SEIEFFE srl, questi è tenuto a pagare, a titolo di indennizzo per l’occupazione dell’area dello stabilimento, la somma di Euro 2,00 (due) al giorno per ogni quintale di prodotto oltre IVA. 5.3) Trascorsi 90 giorni dalla data di messa a disposizione dei prodotti acquistati e dopo aver ulteriormente intimato l’acquirente a ritirare la merce ed a sgombrare l’area dello stabilimento, S.I.C. srl disporrà lo sgombero dell’area anche mediante lo smaltimento a rifiuto dei prodotti rivalendosi dell’ulteriore costo sostenuto in danno dell’acquirente.
  6. Franco stabilimento partenza e franco destino. Ogni fornitura deve intendersi franco stabilimento partenza, franco destino o franco deposito a seconda di come contrattualmente convenuto. 6.1) La S.I.C. srl con la consegna al vettore, in nessun caso risponde dei rischi della merce che ricadono, quindi, sull’acquirente, compreso eventuali ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, anche se il prezzo è stato pattuito franco porto, FOB, CFR, franco destino o franco deposito. 6.2) Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente e saranno addebitate in fattura. 6.3) Le operazioni di trasporto incombono sull’acquirente anche in ipotesi di delega da parte di quest’ultimo a SIC s.r.l.e dovranno essere affidate ad aziende tecnicamente organizzate e con provata esperienza, le quali dovranno porre in sicurezza la merce da trasportare, così da non cagionare danni a persone o cose durante le fasi di trasporto. In caso di danni cagionati da dette aziende di trasporto ne risponderà, in ogni caso, l’acquirente.
  7. Offerte commissioni e conferme. Le offerte di uffici, dipendenti, agenti, operatori della S.I.C. srl anche per iscritto sono dimostrative e mai impegnative. Ugualmente non impegnative sono le indicazioni del tipo di prodotti e dei prezzi contenuti nei cataloghi, listino-prezzi e altro materiale informativo. 7.1) Le fasi della trattativa non impegnano in nessun caso SIC S.r.l. se non autorizzate per iscritto dal suo amministratore che è l’unico soggetto ad impegnare giuridicamente e commercialmente l’azienda verso l’esterno. 7.2) Le presenti condizioni generali di vendita annullano tutti gli accordi, impegni e patti precedenti, sia verbali che scritti.
  8. Pagamenti, acconti, interessi per ritardi, decadenza dal beneficio del termine e della dilazione, clausola solve et repete, risoluzione del contratto. Salvo quanto previsto al punto 4.3 riguardo alla fidejussione, i pagamenti di tutte le somme previste nelle presenti condizioni devono avvenire a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla S.I.C. srl, ovvero a mezzo bonifico sul C/C bancario comunicato all’acquirente. 8.1) All’infuori dell’amministratore di S.I.C. S.r.l. nessuno è autorizzato a ricevere pagamenti, se non munito di procura speciale ad hoc, eventuali pagamenti fatti a soggetti legati anche da rapporto di dipendenza con S.I.C. srl non libereranno l’acquirente dalle obbligazioni di pagamento assunte in ragione dell’acquisto. 8.2) Per i ritardi dei pagamenti, inclusi quelli derivati dalle fideiussioni, saranno riconosciuti al FORNITORE gli interessi di mora in ragione del tasso vigente così come previsti dal D.Lgs.9/10/2002 n.231 in attuazione della direttiva CEE 200/35/CE, oltre rivalutazione monetaria e risarcimento del maggior danno. Ogni pagamento ritardato sarà imputato prima in conto interessi maturati poi in conto capitale. 8.3) L’inadempimento, anche parziale, di ogni singolo pagamento e/o nella consegna della fidejussione così come l’insolvenza dell’acquirente evidenziata da cessione di beni, da protesto di assegni o cambiali, o da apertura di procedure concorsuali nei suoi confronti, conferiscono alla S.I.C. srl il diritto di sospendere la fornitura e la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto che è da ritenersi risoluto di diritto per grave inadempimento dell’acquirente. 8.4) La S.I.C. srl ha, comunque il diritto di chiedere a titolo di penale per il risarcimento del danno da inadempimento, anche parziale, il corrispettivo pattuito nel contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 8.5) ln caso di ritardo o mancato pagamento anche di un solo acconto o di una sola rata del prezzo, a qualsiasi causa dovuto, l’acquirente decadrà automaticamente dal beneficio dello sconto accordatogli e decadrà altresì dal beneficio del termine o della dilazione eventualmente accordata e la S.I.C. srl è autorizzata a richiedere l’integrale pagamento in via immediata e anticipata delle somme tutte ancora dovute dall’acquirente, senza necessità di preventiva messa in mora. 8.6) Nessuna eccezione e contestazione dell’acquirente dà diritto a quest’ultimo di sospendere o ritardare in tutto o in parte i pagamenti. 8.7) L’acquirente non potrà iniziare alcuna azione o contestazione né opporre alcuna eccezione in giudizio se non darà prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed, in particolare, quelle del pagamento integrale del prezzo.
  9. Garanzie e reclami. La garanzia della merce è limitata al solo materiale di prima scelta contraddistinto dal marchio OKITE®. Per i prodotti di seconda e terza scelta o venduti con altro marchio non è riconosciuta alcuna garanzia perchè commercializzate ad un prezzo più basso, di tanto si dovrà dare informazione all’utilizzatore finale che dovrà esprimere il suo consenso. 9.1) Il prodotto dovrà essere ispezionato al momento dello scarico presso il magazzino dell’acquirente. S.I.C. srl riconoscerà reclami e contestazioni da parte dell’acquirente solo nel caso in cui si riferiscono ad accertati difetti strutturali del prodotto OKITE® e solo se inoltrate entro 10 giorni dalla data di carico presso lo stabilimento della SEIEFFE srl, sempre che non siano state eseguite lavorazioni (taglio, sagomatura) e/o posa in opera. 9.2) L’acquirente ha l’obbligo di ispezionare il prodotto anche prima della consegna al cliente finale o al laboratorio di trasformazione, tanto al fine di eliminare qualsiasi contestazione da parte di quest’ultimo; in caso contrario l’eventuale contestazione sarà a totale ed esclusivo carico dell’acquirente. 9.3) Per il materiale ritenuto difettoso, la S.I.C. srl potrà proporre un abbuono, oppure dare disposizione all’acquirente di restituire il prodotto e sostituirlo con altro materiale. Alcun risarcimento, richiesto a qualsiasi titolo o ragione, sarà riconosciuto all’acquirente e tanto per patto espresso.
  10. Qualità dei materiali e campioni. I prodotti commercializzati dalla S.I.C. srl corrispondono allo standard medio del tipo di produzione in esame ed essendo formati mediante mescolazione di componenti di diverso colore e granulometrie possono presentare differenze di aspetto con conseguenti effetti di stonalizzazione. 10.1) I campioni e le loro caratteristiche tecniche che vengono sottoposti all’esame dell’acquirente hanno valore solo indicativo, così la vendita di cui alle presenti condizioni non può intendersi come vendita su campione.
  11. Riserva di proprietà. Il prodotto fornito all’acquirente è commercializzato da S.I.C. srl che avrà titolo ad incassare il pagamento secondo quanto stabilito al precedente punto 8.1 sino all’intero saldo di tutte le forniture, anche nell’ipotesi in cui sia stato trasformato e depositato presso terzi.
  12. Raccomandazioni e precauzioni nel corso della lavorazione e posa in opera dei prodotti. La produttrice SEIEFFE srl informa acquirente e consumatore che i prodotti commercializzati da S.I.C. srl non sono nocivi per la salute umana. Vanno, tuttavia, adottate precauzioni per le operazioni di lavorazione (taglio – rettifica – sagomatura – trattamenti in genere) che, se eseguite a secco, possono generare polveri di silice cristallina, la cui inalazione potrebbe causare patologie quali la silicosi. Pertanto, la produttrice SEIEFFE srl raccomanda che per l’esecuzione delle suddette operazioni venga obbligatoriamente posto in essere un sistema che utilizzi abbondanti quantità d’acqua e idonei impianti di captazione e/o abbattimento di polveri sottili, nonché l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), garantendo altresì una buona areazione degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni dell’OMS (organizzazione mondiale della sanità),nonché della normativa nazionale ed internazionale in materia di protezione della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro. SEIEFFE srl precisa che, in caso di inosservanza delle suddette precauzioni, declina ogni e qualsivoglia responsabilità per possibili danni alla salute umana.
  13. Limitazione della responsabilità della S.I.C. srl. ln nessun caso, la S.I.C. srl risponde dei danni derivanti dall’utilizzazione, anche parziale, o dalla impossibilità di utilizzare i prodotti, in quanto tale limitazione di responsabilità rappresenta una allocazione di rischio che le parti hanno tenuto in debito conto nel determinare i prezzi dei prodotti.
  14. Invalidità di clausole e mancato esercizio. Qualora una delle presenti condizioni dovesse essere ritenuta invalida e/o inefficace perché in contrasto con norme imperative ed inderogabili, le parti provvederanno a modificare il contratto così da assicurarne la conformità alla legge; comunque l’eventuale invalidità di una clausola non inficia l’intero contratto. 14.1) ll mancato esercizio da parte dei contraenti di diritti e facoltà nascenti dalle presenti condizioni non equivale a rinuncia alle obbligazioni da esse derivanti.
  15. Dati personali. Le parti si impegnano a rispettare le norme in materia di Trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03) e nell’esprimere – con la sottoscrizione – il consenso al loro trattamento, si impegnano a farne un utilizzo esclusivo ed in stretta relazione agli adempimenti derivanti dall’esecuzione delle presenti condizioni.
  16. Foro competente. Le eventuali controversie che dovessero scaturire dall’interpretazione, ed esecuzione del presente contratto e che non si potessero risolvere in via bonaria saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri uno nominato da ciascuna delle due parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri delle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Benevento, il quale provvederà a nominare anche l’arbitro per la parte che non avesse provveduto a farlo. Il collegio arbitrale avrà sede a Benevento e deciderà secondo diritto e conformemente alle norme del codice di procedura civile vigente in Italia nonché alle norme speciali della legge italiana applicabili alle procedure arbitrali. Sono, tuttavia, di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria e sottratte quindi all’arbitrato, le controversie relative al pagamento del corrispettivo, attivate anche mediante procedimento per decreto ingiuntivo, in relazione alle quali le parti stabiliscono che foro territoriale esclusivamente competente è il Tribunale di Benevento. 16.1) La S.I.C. srl elegge domicilio per qualsivoglia comunicazione e/o notifica, anche di ordine legale, presso la sede secondaria in Bonea (BN) Via Campolongo snc.